- Comunità di San Martino di Tours

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Chi siamo
 


Lo Statuto

 



ART. 1
(Denominazione, sede e durata).

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:
Comunità di San Martino di Tours ODV

Ente del Terzo Settore (ODV), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siracusa (SR) in Via Nome di Gesù n. 10, con durata illimitata.
La variazione della Sede legale nello stesso Comune non comporta modifica allo Statuto.


ART. 2

(Scopo, finalità e attività).
L'associazione non ha scopo di lucro, è libera, apartitica e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore lett. u), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  • beneficenza;

  • sostegno a distanza;

  • cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016. n. 166, e successive modificazioni;

  • erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice del Terzo settore.


L’associazione può anche esercitare:

  • a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;

  • attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non cor- rispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


L’Associazione articola la sua attività in quattro Branche, come di seguito specificato:

A) BRANCA DELLE OPERE DI BASE (BOB).
Destinatari: soggetti con scarso livello di reddito, soggetti senza fissa dimora, minori a rischio, ex detenuti, extracomunitari, profughi, rifugiati politici.
Obiettivo specifico: contrastare le povertà estreme, favorire l’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, soprattutto dei minori a rischio, assistere i lavoratori extracomunitari nella prima fase d’ambientamento sociale e lavorativo.
Interventi operativi: Centri di Prima Accoglienza, diurni e notturni, attrezzati di servizi igienici e per la pulizia personale. Mense collettive per la distribuzione di pasti caldi. Centri per la distribuzione di biancheria intima ed indumenti di prima necessità. Case famiglia. "Card" per gli acquisti dei generi di prima necessità.

B) BRANCA DELL’ASSISTENZA SANITARIA (BAS).
Destinatari: persone con disabilità psichica e/o fisica, bambini ammalati in ospedale o presso altri centri di cura, ammalati terminali, ammalati di AIDS, alcoolisti e gioventù tossicodipendente.
Obiettivo specifico: creazione di metodi e di interventi pilota, trasferibili anche in altri contesti territoriali in sinergia alla Struttura Sanitaria Pubblica (AUSL) ed ai Ser.T. territoriali per permettere all’ammalato in genere un excursus dignitoso della malattia ed ai giovani tossicodipendenti una disintossicazione sotto l’osservazione di personale specializzato, prevedendo, per questi ultimi, un successivo avviamento alla terapia del cambiamento presso strutture specializzate.
Interventi operativi: Case famiglia. Centri per la disintossicazione e l’avviamento alle terapie. Comunità terapeutiche.

C) BRANCA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO (BIL).
Destinatari: giovani a rischio, ex tossico-dipendenti.
Obiettivo specifico: avviare il giovane all’attività lavorativa ed al reinserimento sociale; promuovere cooperative del lavoro; fornire idonea consulenza legale e legislativa al lavoratore avventizio. Allestire corsi per l’addestramento e la formazione professionale in fase con gli orientamenti legislativi in ambito regionale, nazionale ed europeo.
Interventi operativi: Centro Studi. Case famiglia. Cooperative mirate all’inserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti prevedendo l’impianto di piccole attività commerciali e/o di servizi.

D) BRANCA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (BAC).
Destinatari
: i giovani in modo particolare.
Obiettivo specifico: diffondere la cultura della fede cattolica con attività che prevedano il coinvolgimento dei giovani, attraverso esperienze educative e formative, mirate, altresì, all’abbattimento delle barriere sociali ed all’esaltazione dei valori morali. Insegnamento della musica, della musica sacra e del canto polifonico.
Interventi operativi: Centro per il collegamento delle organizzazioni del volontariato nel terzo settore. Scuola di Musica Sacra. Centro stampa. Scuola materna.

La gestione, l’attività ed il funzionamento di ciascuna Branca sono disciplinati da un apposito Regolamento che viene emanato dall’Organo di Amministrazione.

 


ART. 2.A
L’Associazione elegge come suo simbolo distintivo due ramoscelli di vite incrociati; su ciascuna delle estremità della croce una foglia di vite, su cui sono incise le parole: LABOR, CHARITAS, BONA VOLUNTAS, LIBERTAS FILIORUM DEI; il simbolo è cerchiato dal motto dell’Associazione: "SUPER OMNIA CHARITAS".



ART. 3
(Ammissione e numero degli associati).

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, titolo di studio e professione;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
c) la dichiarazione di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
d) la dichiarazione di obbligarsi a versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
e) il consenso al trattamento dei dati personali e particolari come da informativa.


L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel Libro degli Associati.
L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. L’Assemblea se non appositamente convocata, ne discute in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati).
1) Gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) frequentare i locali dell’associazione;
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
e) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
g) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2) Gli associati hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 


ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Il mancato pagamento di due annualità delle quote sociali costituisce inoltre causa di esclusione per violazione dell’art. 5 co. 1 e 2 dello Statuto.
L’esclusione per mancato pagamento delle quote sociali prevede la seguente procedura:
a) al socio moroso, e comunque prima che scadano i due anni, verrà inviata una lettera bonaria con l’invito a regolarizzare col versamento le quote sociali;
b) trascorso il termine di due anni, e non avendo il socio provveduto al versamento delle quote sociali relative alle due ultime annualità, l’Organo di Amministrazione delibererà di inviare al socio moroso una lettera con ricevuta di consegna, anche via mail, in cui il socio viene sollecitato al pagamento delle quote sociali arretrate entro il termine di 30 giorni avvertendo che, se non dovesse provvedere al pagamento delle quote arretrate, si inizierà l’iter di esclusione dall’associazione;
c) trascorso il termine di 30 giorni accordato, l’Organo di Amministrazione propone l’esclusione del socio che non ha provveduto a sanare la propria posizione;
d) la comunicazione della proposta di esclusione dovrà essere notificata con lettera con ricevuta di consegna anche via mail, al socio;
e) l’Assemblea delibererà a maggioranza semplice l’esclusione del socio su proposta dell’Organo di Amministrazione (art. 7 lett. d) dello Statuto);
f) l’associazione provvederà a stralciare dal Libro Soci il socio che sarà escluso a tutti gli effetti.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6
(Organi).
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) l’Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) il Consulentee Ecclesiastico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 



ART. 7
(Assemblea).

L’Assemblea, regolarmente costituita, è l’organo supremo dell’associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto, e agli eventuali regolamenti, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulla esclusione degli associati;
e) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.



ART. 8
(Organo di Amministrazione)
.

L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) predisporre il Bilancio di Esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale;
d) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
e) deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di sette componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
L’Organo di Amministrazione nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario coadiuva il Presidente e provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Organo di Amministrazione.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


 


ART. 9
(Presidente).

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente richiede all’Ordinario Diocesano l’eventuale nominativo del Consulente Ecclesiastico.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.



ART. 10

(Organo di Controllo).

L’Organo di Controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
L’Organo di Controllo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, tra i soci e che non rivestono cariche sociali, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo nella prima riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti dell’Organo stesso.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 11
(Consulente Ecclesiastico).

Il Consulente Ecclesiastico dell’associazione è nominato dall’Arcivescovo, su richiesta del Presidente, nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Martino Vescovo in Siracusa o di altro Presbitero o Diacono. Ruolo del Consulente Ecclesiastico è quello di promuovere la crescita spirituale religiosa dell’associazione e dei volontari, nel pieno rispetto della libertà di pensiero e religiosa di coloro che sono raggiunti dall’azione della stessa. Ha cura, inoltre, che sia sempre mantenuto vivo lo spirito ecclesiale dell’associazione, la sua valorizzazione all’interno della Chiesa locale, il rapporto con la Caritas diocesana ed i diversi organismi pastorali diocesani, nei limiti di quanto pertinente allo spirito e azione dell’associazione. Il Consulente Ecclesiastico, quando opportuno e richiesto, partecipa ai vari organismi associativi, con diritto di parola, senza il diritto di voto.


 


ART. 12
(Revisione legale dei conti)
.

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 13

(Patrimonio).

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili).

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 15

(Risorse economiche).

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 16

(Bilancio di esercizio).

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.


Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale).

Per ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 100 mila euro annui
l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Per ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro annui
l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.


ART. 18
(Libri)
.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
su richiesta scritta indirizzata al Presidente.


ART. 19
(Volontari).

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


ART. 20

(Lavoratori).
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo).

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 22

(Rinvio).

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

FIRMATO: GIUSEPPE AGOSTA, NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO).

 
 
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